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Sistema di Assicurazione della Qualità

 

L'Università degli Studi della Basilicata ha tra i suoi principi generali quello della Valutazione della qualità, come prescritto dal vigente Statuto all'art. 8:

  1. L’Università promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), perseguendo il miglioramento continuo della qualità.
  2. La valutazione della qualità si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.
  3. La valutazione della qualità, in particolare, è diretta ad assicurare che l’Università concorra attivamente allo sviluppo scientifico e culturale del territorio, a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della società, a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonché a rimuovere le criticità emerse attraverso le indagini condotte tra gli studenti. Essa costituisce anche uno strumento per la quantificazione delle risorse da attribuire alle strutture, nonché per l’attivazione di meccanismi premiali, che tengano conto del complesso delle attività richieste al personale dell’Università.
  4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca, l’efficacia e l’efficienza della formazione, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, nonché l’adeguatezza delle proprie azioni, l’Università si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal Sistema di valutazione della qualità, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sistema nazionale per la valutazione delle università.

Per dare attuazione a tale principio, nello stesso Statuto è stato previsto il Sistema di valutazione della qualità che all'art. 38 dispone:

  1. Al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca, l’Università si dota di un Sistema di valutazione della qualità per la definizione e l’applicazione di metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici triennali, tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture, nel rispetto dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge 240/2010.
  2. Concorrono al Sistema di valutazione della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi del presente Statuto, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ivi compresi il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i Consigli delle strutture primarie.
  3. Tutte le strutture e tutti i centri di cui al presente Titolo sono soggetti a valutazione annuale da parte del Sistema di valutazione della qualità.
  4. L’articolazione del Sistema di valutazione della qualità è definita dal Senato accademico.